In tema di contratto d’appalto, la dichiarazione con la quale l’appaltatore, avuta notizia da parte del committente dell’esistenza di vizi redibitori, si impegni a rimuoverli, da luogo – secondo l’insindacabile valutazione di fatto riservata al giudice di merito – ad una novazione oggettiva del rapporto. In tal caso il suddetto impegno si pone quale autonoma fonte dell’obbligo di eliminazione dei suddetti vizi e del correlativo diritto del committente, diritto che pertanto non e’ soggetto ne’ alla decadenza ne’ alla prescrizione breve ivi prevista, ma soltanto alla ordinaria prescrizione decennale.
In materia di appalto, in caso di riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, la prescrizione è decennale. Cassazione 19/03/2009 n 6670
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In tema di contratto d’appalto, la dichiarazione con la quale l’appaltatore, avuta notizia da parte del committente dell’esistenza di vizi redibitori, si impegni a rimuoverli, da luogo – secondo l’insindacabile valutazione di fatto riservata al giudice di merito – ad una novazione oggettiva del rapporto. In tal caso il suddetto impegno si pone quale autonoma fonte dell’obbligo di eliminazione dei suddetti vizi e del correlativo diritto del committente, diritto che pertanto non e’ soggetto ne’ alla decadenza ne’ alla prescrizione breve ivi prevista, ma soltanto alla ordinaria prescrizione decennale.